(Pubblicata nel numero straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2014) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 
                     e successive modificazioni 
 
  1.  Alla  legge  regionale  6  aprile  1956,  n.  5  e   successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel primo comma dell'art. 23 le parole: «non prima  delle  ore
otto  del  quarantaquattresimo  e  non  oltre  le  ore   sedici   del
quarantatreesimo giorno» sono sostituite  dalle  parole:  «non  prima
delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le  ore  venti  del
quarantaquattresimo giorno»; 
    b) nel secondo comma dell'art. 24 le parole:  «tramite  l'Ufficio
elettorale della Regione» sono sostituite dalle parole:  «dal  Comune
con il mezzo postale piu' rapido»; 
    c) nel  secondo  comma  dell'art.  38  dopo  le  parole:  «oppure
direttamente ai singoli Presidenti»  sono  inserite  le  parole:  «il
sabato pomeriggio o»; 
    d) nel primo comma dell'art. 47 le parole: «Alle ore 6 del giorno
fissato per la votazione,» sono sostituite dalle parole: «Alle ore 16
del giorno precedente quello di votazione»; 
    e) al terzo comma  dell'art.  47  nella  lettera  c)  le  parole:
«nell'urna, sita a sinistra del Presidente,»  sono  sostituite  dalle
parole: «in un'urna» e la lettera d) e' soppressa; 
    f) il quinto comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: 
  «Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni  alle  ore  7
del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le  urne,  le
cassette o scatole  contenenti  le  schede  e  a  chiudere  il  plico
contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione,
scioglie l'adunanza.»; 
    g) dopo il quinto comma dell'art. 47 e' aggiunto il seguente: 
  «Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori,  provvede  alla
chiusura degli accessi alla sala di votazione,  apponendovi  appositi
mezzi di segnalazione di ogni  fraudolenta  apertura  e  affida  alla
Forza pubblica la custodia esterna della sala.»; 
    h) dopo l'art. 48 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 48-bis. 
 
  Alle ore 7 del giorno  fissato  per  la  votazione  il  Presidente,
ricostituito  l'ufficio   e   constatata   l'integrita'   dei   mezzi
precauzionali apposti agli accessi della sala  e  dei  sigilli  delle
urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.»; 
    i) nel primo comma dell'art. 53 le parole:  «fino  alle  ore  22»
sono sostituite dalle parole: «fino alle ore 21»; 
    l) nel primo comma dell'art. 54 i numeri 2), 7),  8)  e  9)  sono
soppressi; 
    m) nel secondo comma dell'art.  55  le  parole:  «da  almeno  due
componenti l'Ufficio» sono sostituite dalle parole: «con la firma del
Presidente e di almeno due scrutatori  e  sono  allegate  al  verbale
delle operazioni»; 
    n) nel  primo  comma  dell'art.  56  i  primi  due  periodi  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Compiute le operazioni previste all'art.  54,  il  Presidente  da'
inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi
senza  interruzione  ed  essere  ultimate  entro  sei  ore  dal  loro
inizio.»; 
    o) l'art. 59 e' abrogato; 
    p) nella lettera b) del primo comma dell'art. 60 dopo le  parole:
«dell'ufficio centrale» sono inserite le parole: «, nei comuni aventi
fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune  per  il  successivo
inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni  aventi  piu'
di tre sezioni,»; 
    q) nel terzo comma dell'art.  60  le  parole:  «fino  a  quindici
sezioni» sono sostituite dalle parole: «fino a tre sezioni»; 
    r) dopo il primo comma dell'art. 63 e' inserito il seguente: 
  «Il presidente della prima sezione  dei  Comuni  con  piu'  di  tre
sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedi'.»; 
    s)  nel  secondo  comma  dell'art.  63  le  parole:  «del   comma
precedente» sono sostituite dalle parole: «dei commi precedenti»; 
    t) nel terzo comma dell'art. 72 dopo le parole:  «del  medesimo,»
sono inserite le parole: «o, nei comuni con piu' di tre sezioni, alla
segreteria del Comune,»; 
    u) nel primo comma dell'art. 74  dopo  la  parola:  «Sindaco»  e'
inserita la parola: «neoeletto».