(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 9 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo comma dell'art. 23 le parole: «non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno» sono sostituite dalle parole: «non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore venti del quarantaquattresimo giorno»; b) nel secondo comma dell'art. 24 le parole: «tramite l'Ufficio elettorale della Regione» sono sostituite dalle parole: «dal Comune con il mezzo postale piu' rapido»; c) nel secondo comma dell'art. 38 dopo le parole: «oppure direttamente ai singoli Presidenti» sono inserite le parole: «il sabato pomeriggio o»; d) nel primo comma dell'art. 47 le parole: «Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione,» sono sostituite dalle parole: «Alle ore 16 del giorno precedente quello di votazione»; e) al terzo comma dell'art. 47 nella lettera c) le parole: «nell'urna, sita a sinistra del Presidente,» sono sostituite dalle parole: «in un'urna» e la lettera d) e' soppressa; f) il quinto comma dell'art. 47 e' sostituito dal seguente: «Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.»; g) dopo il quinto comma dell'art. 47 e' aggiunto il seguente: «Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala.»; h) dopo l'art. 48 e' inserito il seguente: «Art. 48-bis. Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.»; i) nel primo comma dell'art. 53 le parole: «fino alle ore 22» sono sostituite dalle parole: «fino alle ore 21»; l) nel primo comma dell'art. 54 i numeri 2), 7), 8) e 9) sono soppressi; m) nel secondo comma dell'art. 55 le parole: «da almeno due componenti l'Ufficio» sono sostituite dalle parole: «con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni»; n) nel primo comma dell'art. 56 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Compiute le operazioni previste all'art. 54, il Presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio.»; o) l'art. 59 e' abrogato; p) nella lettera b) del primo comma dell'art. 60 dopo le parole: «dell'ufficio centrale» sono inserite le parole: «, nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi piu' di tre sezioni,»; q) nel terzo comma dell'art. 60 le parole: «fino a quindici sezioni» sono sostituite dalle parole: «fino a tre sezioni»; r) dopo il primo comma dell'art. 63 e' inserito il seguente: «Il presidente della prima sezione dei Comuni con piu' di tre sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedi'.»; s) nel secondo comma dell'art. 63 le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle parole: «dei commi precedenti»; t) nel terzo comma dell'art. 72 dopo le parole: «del medesimo,» sono inserite le parole: «o, nei comuni con piu' di tre sezioni, alla segreteria del Comune,»; u) nel primo comma dell'art. 74 dopo la parola: «Sindaco» e' inserita la parola: «neoeletto».